Orario di lavoro in edilizia: CNM 2026 e ore supplementari

In breve
Secondo il Contratto nazionale mantello (CNM), nell’edilizia principale Lei lavora 2112 ore l’anno, in media 40,5 alla settimana. Il calendario di lavoro della Sua impresa le distribuisce su settimane da 37,5 a 45 ore. Le ore in più finiscono su un conto. Il supplemento del 25 per cento spetta per il lavoro di sabato, per ogni ora oltre la 50ª della settimana, viaggio compreso, e per le ore supplementari che Lei si fa pagare a fine anno.
Quanto valgono queste regole lo mostra il caso di un autista argoviese. Guidava per un’impresa di costruzioni che nei suoi calendari annuali aveva previsto per errore più di 2112 ore. Secondo quei calendari, sosteneva l’impresa, lui accumulava ore in difetto anno dopo anno. Nel giugno 2023 il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha confermato il calcolo basato sulle 2112 ore del CNM: 824 ore supplementari dal 2015 al 2019, pari a 26’035 franchi netti. Poiché l’impresa lo aveva licenziato poche settimane dopo una lettera del suo avvocato, ha dovuto versargli anche quattro mensilità, 24’786.60 franchi. Dal 2026 vale un nuovo CNM, e sull’orario di lavoro molte cose sono cambiate: il conto delle ore supplementari è più grande, la scadenza di fine aprile non c’è più, il tempo di viaggio viene pagato meglio, gradualmente. Qui trova che cosa vale per Lei e come ricalcolare da sé le Sue ore. La sentenza e i calendari regionali citati sono pubblicati solo in tedesco.
Da dove vengono le 2112 ore
Il numero è un semplice calcolo: 365 giorni divisi per 7 danno 52,14 settimane, che moltiplicate per 40,5 ore fanno 2112. Lo prevede l’art. 26 del CNM 2026–2031, concluso dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) con i sindacati Unia e Syna. Il Consiglio federale ha dichiarato di obbligatorietà generale le regole sull’orario di lavoro. Valgono quindi anche se il Suo datore di lavoro non fa parte di nessuna associazione.
Le 2112 ore sono un totale lordo. Festivi, vacanze, malattia e infortunio sono già compresi. Per ognuno di questi giorni l’impresa Le conteggia tante ore quante ne prevede il Suo calendario per quel giorno. Ne deriva una conseguenza che molti trascurano: con un calendario a giornate di 9 ore, un giorno di vacanza a luglio vale 9 ore, uno a dicembre magari solo 8.
È orario di lavoro tutto il tempo in cui deve restare a disposizione dell’impresa. Non ne fanno parte il tragitto da casa al luogo di lavoro né la pausa del mattino, se è una pausa fissa. Il viaggio dal posto di raccolta al cantiere è un caso a sé, ne parliamo più avanti. Come le 2112 ore si distribuiscono nell’anno, lo decide il calendario.
Il calendario di lavoro: come sarà il Suo anno
Ogni impresa deve allestire entro metà novembre un calendario per l’anno successivo e trasmetterlo alla commissione professionale paritetica della sua regione, l’organo in cui siedono insieme impresari e sindacati. Il calendario indica per ogni giorno lavorativo le ore dovute. Di regola sono ammesse da 37,5 a 45 ore alla settimana, cioè da 7,5 a 9 ore al giorno. A queste si aggiungono fino a cinque giorni di compensazione, in cui nessuno lavora e le cui ore vengono recuperate negli altri giorni. Alcune regioni ne ammettono di più. L’impresa deve comunicarLe festivi, giorni di compensazione e vacanze aziendali al più tardi nell’ultimo trimestre dell’anno precedente.
Se la Sua impresa non allestisce un proprio calendario, si applica automaticamente il calendario della commissione del luogo. Due esempi per il 2026 mostrano quanto possano essere diversi. Il calendario della commissione di Zurigo prevede 8 ore al giorno d’inverno e 9 ore da fine marzo a metà ottobre. In cambio conta 15 giorni di compensazione, quasi tutti nelle settimane attorno a Natale e Capodanno.

Il calendario della commissione di Argovia funziona diversamente: 8,5 ore d’estate, 8 d’inverno e solo sei giorni di compensazione. A luglio Zurigo prevede 207 ore, l’Argovia 195,5. A dicembre sono 120 a Zurigo e 139 in Argovia. A fine anno entrambi arrivano esattamente a 2112 ore. Quindi non chieda soltanto quante ore si lavorano d’estate, ma anche quando cadono i giorni liberi.
Quando il maltempo stravolge il calendario
In caso di penuria di lavoro, maltempo o guasti tecnici, l’impresa può modificare il calendario a posteriori, ma solo per il futuro. Prima deve sentire i lavoratori e, se non accoglie le loro obiezioni, motivare la decisione. Lo impone il diritto di consultazione previsto dalla legge sul lavoro. Per recuperare le ore perse può pianificare settimane fino a 48 ore, ma solo se c’è un nesso diretto con l’interruzione. Se alla fine servono meno ore di recupero del previsto, la differenza va a carico dell’impresa: per questo motivo non può trattenerLe nulla dal salario. Che cosa vale per il resto con neve e pioggia lo spieghiamo nel nostro articolo sull’indennità per intemperie in edilizia.
Dal 2027: l’orario costante come alternativa
Finora l’anno di pianificazione andava da maggio ad aprile. Il 2026 è un anno di transizione, dal 2027 vale l’anno civile. Dal 1° gennaio 2027 un’impresa potrà inoltre, invece di un calendario, pianificare ogni giorno lo stesso numero di ore: 8,1 ore, oppure 8,25 ore se inserisce cinque giorni di compensazione. Quello che Lei lavora in più o in meno finisce sul conto delle ore. Il presupposto è un salario mensile costante. Se ha un salario orario, l’impresa calcola salario orario per 2112 diviso 12. Con 35 franchi l’ora fanno 6’160 franchi al mese. Secondo la panoramica della SSIC sull’introduzione del nuovo contratto, entro il 15 novembre 2026 la Sua impresa deve comunicare alla commissione se nel 2027 cambierà sistema.
Quando un’ora diventa un’ora supplementare?
Ogni ora oltre il calendario è un’ora supplementare, ogni ora in meno è un’ora in difetto. Entrambe finiscono su un conto, che a fine mese viene riportato a nuovo. Dal 1° gennaio 2026 il saldo può stare tra 20 ore in difetto e 120 ore supplementari. Prima c’erano due modelli, da 0 a 100 o da −20 a 80, e sul conto potevano finire al massimo 25 ore supplementari al mese. Entrambe le regole sono state abolite.
Sulle ore in difetto il contratto La tutela. Se il Suo conto scende sotto −20, le ore in difetto eccedenti decadono a carico dell’impresa, a meno che questa dimostri che sono colpa Sua. Con l’orario costante, dal 2027 il limite è −50. Al contrario, l’impresa può chiederLe di compensare le ore supplementari con tempo libero di pari durata. Deve tenere conto dei Suoi desideri e concedere, se possibile, giornate intere. In caso di canicola o maltempo può disporre la compensazione anche a ore.
Importante per il 2026: prima l’intero saldo veniva pagato il 30 aprile con il supplemento. Questa data di riferimento non esiste più. Secondo le disposizioni transitorie, tutte le ore supplementari presenti sul conto a fine aprile 2026 sono state riportate a nuovo. Che cosa ne sarà si deciderà per la prima volta il 31 dicembre 2026.
Quando spetta il supplemento del 25 per cento?
Un’ora supplementare sul conto, per il momento, non dà alcun supplemento. Il 25 per cento scatta solo quando l’ora lascia il conto in determinati modi, oppure quando la Sua settimana supera le 50 ore. Il grafico mostra tutti i casi previsti dall’art. 28 CNM.

Il limite delle 50 ore sostituisce una vecchia regola. Fino a fine 2025 il 25 per cento spettava già dalla 48ª ora settimanale. Ora lavoro e tempo di viaggio si sommano, e ogni ora oltre la 50ª è lavoro straordinario, da non confondere con le ore supplementari del conto. L’impresa lo paga il mese successivo con il 25 per cento di supplemento, e non finisce sul conto. La regola si rifà alla legge sul lavoro, che per gli operai edili ammette al massimo 50 ore settimanali. Oltre si può andare solo in via eccezionale, con al massimo due ore di lavoro straordinario al giorno e 140 all’anno (art. 12 LL).
Un esempio con il calendario di Zurigo: d’estate prevede 9 ore al giorno, quindi 45 alla settimana. Se il viaggio dal posto di raccolta al cantiere e ritorno dura ogni giorno 80 minuti, si aggiungono 6 ore e 40 minuti di viaggio. In totale fanno 51 ore e 40 minuti. Di queste, 1 ora e 40 minuti sono lavoro straordinario e danno diritto al supplemento, anche se in cantiere non ha lavorato un minuto più di quanto preveda il calendario.
Se il conto si riempie troppo, l’impresa paga tutto ciò che supera le 120 ore alla fine del mese successivo, con il normale salario base. Solo quando nell’anno civile sono state pagate così più di 100 ore, ogni ora in più viene pagata con il supplemento. Lei può anche chiedere per iscritto che Le vengano pagate fino a 100 ore nel corso dell’anno, ma senza supplemento. L’impresa non è tenuta ad accettare. Chi ha bisogno di soldi li riceve così prima. Chi aspetta fino a San Silvestro riceve di più per la propria metà.
Il 31 dicembre: la Sua metà
A fine anno il saldo viene diviso. Su una metà decide l’impresa, sull’altra Lei. Ciascuno ha tre possibilità per la propria metà: lasciare le ore sul conto, farle pagare a fine gennaio con il 25 per cento di supplemento o trasferirle su un conto vacanze di lunga durata, se ne è stato concordato uno.
Un esempio di calcolo con 80 ore supplementari al 31 dicembre e un salario base di 35 franchi: la Sua metà sono 40 ore. Se chiede il pagamento a fine gennaio, riceve 40 per 35 franchi per 1,25, cioè 1’750 franchi lordi. Se si fosse fatto pagare le stesse ore d’estate su richiesta, senza supplemento, sarebbero stati 1’400 franchi. Se le lascia sul conto, le porta con sé nel nuovo anno. Allora contano per il limite delle 120 ore, e quanto lo supera viene pagato senza supplemento.
Se sceglie il pagamento, lo comunichi per iscritto all’impresa prima della fine dell’anno. Basta una breve nota:
In base all’art. 28 cpv. 5 CNM, per la mia metà del saldo delle ore supplementari al 31 dicembre 2026 chiedo il pagamento a fine gennaio 2027 con il supplemento del 25 %.
Il conto vacanze di lunga durata
Il conto vacanze di lunga durata è nuovo e facoltativo. È l’impresa a decidere se offrirlo, e va concordato per iscritto. Di regola può offrirlo solo un’impresa che esiste da più di un anno e non ha violazioni contrattuali in sospeso. Ogni anno si possono accreditare al massimo 200 ore. Anche il saldo complessivo non può superare le 200 ore, a meno che l’impresa garantisca il credito contro la propria insolvenza con un conto vincolato o un’assicurazione. In quel caso sono ammesse fino a 700 ore. Il prelievo va concordato almeno tre mesi prima, per esempio per un lungo congedo, una formazione continua o una riduzione temporanea dell’orario. Se lascia l’impresa, il resto Le viene pagato con il salario base, tredicesima compresa. Senza garanzia non metteremmo sul conto più ore di quante pensa di prelevare nel prossimo futuro. Fino a fine ottobre 2026 la regola sul conto vacanze di lunga durata vincola solo le imprese affiliate alla SSIC. Dal 1° novembre 2026 è di obbligatorietà generale per tutte le imprese, secondo il Giornale Svizzero degli Impresari Costruttori della SSIC.
Lavoro di sabato in edilizia
Di sabato in edilizia di norma non si lavora, così come la domenica, nei giorni festivi e il 1° agosto. Se in un caso motivato l’impresa vuole comunque far lavorare, deve comunicarlo alla commissione professionale paritetica almeno 24 ore prima. Lo stabilisce l’art. 29 CNM.
Ogni ora lavorata di sabato dà diritto a un supplemento salariale del 25 per cento. Le ore stesse non figurano nel Suo calendario e quindi contano come ore supplementari, come qualsiasi altro lavoro in più. Con 6 ore e 35 franchi di salario base fanno 52.50 franchi di supplemento. I supplementi per ore supplementari, lavoro notturno, sabato e domenica però non si sommano. Se un’ora di sabato cade anche in una settimana oltre le 50 ore, riceve il 25 per cento una volta, non due.
Attenzione all’orario: secondo il CNM, il lavoro dalle 17 del sabato conta già come lavoro domenicale, e per quello il supplemento è del 50 per cento. Gli altri supplementi, per il lavoro notturno o in acqua e fango, e l’indennità di cantiere li trova nel nostro articolo sui salari secondo il CNM 2026.
Tempo di viaggio: che cosa viene pagato
Il viaggio dal posto di raccolta concordato al cantiere e ritorno non è orario di lavoro ai fini delle 2112 ore, ma viene pagato. Fino a fine 2028 i primi 30 minuti al giorno sono compensati a forfait con l’indennità di cantiere. Il resto l’impresa lo paga il mese successivo con il salario base. Dal 2029 il tempo forfettario scende a 25 minuti, dal 2030 a 20 minuti.
Dal 1° gennaio 2027 arriva un tetto al pagamento. Con un calendario di lavoro, il tempo di viaggio oltre i 60 minuti al giorno non viene più pagato in denaro, ma accreditato sul conto delle ore supplementari. Con l’orario costante il limite è di 90 minuti. Il grafico mostra che cosa significa con 80 minuti al giorno.

Un’eccezione vale per le settimane lunghe. Se lavoro e viaggio insieme superano le 50 ore, la parte eccedente viene pagata come lavoro straordinario con il 25 per cento di supplemento e non finisce sul conto. Così la descrive l’informativa della SSIC sul nuovo contratto.
Chi è vincolato alle regole sul tempo di viaggio cambia il 1° novembre 2026. Nell’edizione tedesca del CNM che segnala le parti di obbligatorietà generale, aggiornata al 1° aprile 2026, l’art. 49 sul tempo di viaggio non è contrassegnato come tale, a differenza delle regole su orario di lavoro, ore supplementari e sabato. Fino a fine ottobre, quindi, le regole sul tempo di viaggio vincolano solo le imprese affiliate alla SSIC. Dal 1° novembre 2026 vale una seconda dichiarazione di obbligatorietà generale che, secondo la SSIC, riguarda soprattutto il tempo di viaggio e il conto vacanze di lunga durata. Così le regole sul tempo di viaggio valgono per la prima volta anche per le imprese fuori dall’associazione, in tempo per il nuovo limite dei 60 minuti. Il limite delle 50 ore con il viaggio valeva già prima per tutti, perché figura nell’art. 28, dichiarato di obbligatorietà generale.
Come controllare le Sue ore
L’impresa deve registrare con precisione il Suo orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile. Lei ha diritto a un conteggio salariale mensile che indichi, oltre al salario, anche le ore lavorate. Il calendario e ogni sua modifica devono essere consultabili da tutti i lavoratori interessati. Ha quindi in mano tre documenti: il calendario, il conteggio e i Suoi appunti.
Annoti ogni giorno quando ha iniziato e finito, quanto è durato il viaggio dal posto di raccolta e se ha lavorato di sabato. Ogni mese confronti tutto con il conteggio. A fine anno sommi tutte le ore, con vacanze, festivi e giorni di malattia contati secondo il calendario, e sottragga 2112. È esattamente così che il tribunale argoviese ha calcolato le 824 ore dell’autista. Se il calendario della Sua impresa riporta un totale annuo superiore a 2112, è sbagliato. La commissione professionale paritetica può respingere un calendario che viola il CNM o la legge.
Non aspetti troppo a far valere le Sue pretese. I crediti salariali derivanti dal rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni. E una disdetta data solo perché Lei fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro è abusiva. Il tribunale lo ha stabilito espressamente nel caso argoviese, sottolineando che basta una pretesa in cui Lei poteva credere in buona fede.
Che cosa può fare prima di fine anno
Entro metà novembre la Sua impresa decide se nel 2027 pianificherà con un calendario o con l’orario costante. Lo chieda al Suo capomastro, perché da questo dipendono il Suo limite per le ore in difetto e quello per il tempo di viaggio. Si faccia mostrare il calendario 2027 appena è pronto. Controlli sul conteggio di novembre quante ore supplementari ha sul conto e pensi a che cosa fare il 31 dicembre con la Sua metà.
E se si accorge che da anni la Sua impresa calcola con ore sbagliate, è un buon momento per pensare di cambiare impresa. Al colloquio di lavoro chieda se la nuova impresa pianifica con un calendario o con l’orario costante, dove si trova il posto di raccolta e come conteggia il tempo di viaggio.
Cantieri nel Cantone di Zurigo
Cantieri nel Cantone di Argovia
Domande frequenti
- Gli orari del CNM valgono anche se lavoro in edilizia tramite un’agenzia di lavoro temporaneo?
- Sì. Se lavora tramite un’agenzia di lavoro temporaneo in un’impresa sottoposta al CNM di obbligatorietà generale, la legge sul collocamento obbliga l’agenzia a rispettare le disposizioni del CNM su salario e orario di lavoro. Per il tempo di viaggio, il CNM chiede inoltre all’impresa acquisitrice che per Lei valga lo stesso posto di raccolta dei dipendenti fissi.
- Come funziona il tempo parziale in edilizia?
- Un contratto a tempo parziale va stipulato per iscritto e deve indicare la Sua quota esatta delle 2112 ore annuali. Nella stessa proporzione si riducono le ore conteggiate per festivi, vacanze o malattia e il limite entro cui una settimana resta senza supplemento. Se l’impresa prevede una settimana regolare di quattro giorni o di quattro giorni e mezzo, una settimana del calendario può contare anche solo 32 ore invece di 37,5.
- Un apprendista può fare ore supplementari in cantiere?
- Solo con moderazione. Il CNM chiede all’impresa di tenere conto dell’età dell’apprendista e degli obblighi scolastici. Per i giovani sotto i 18 anni vale inoltre la legge sul lavoro: al massimo 9 ore al giorno, lavoro straordinario e lezioni compresi, e nessun lavoro straordinario sotto i 16 anni.
- Cosa succede alle ore supplementari se do le dimissioni?
- Il saldo del Suo conto delle ore supplementari Le viene pagato all’uscita, con il salario base e il supplemento. Le ore in difetto possono esserLe trattenute dall’ultimo salario solo se sono dovute a colpa Sua e se la trattenuta è congrua. Se ha un salario mensile e nell’anno dell’uscita ha lavorato più della quota pro rata delle 2112 ore, la differenza Le viene pagata in aggiunta.
Altri articoli
Tutti gli articoli
Salario muratore in Svizzera 2026: minimi CNM per zona
Quanto guadagna un muratore in Svizzera nel 2026: salario minimo CNM per classe e zona, tredicesima, supplementi e indennità, con esempi di calcolo.

Prepensionamento nell'edilizia: la rendita PEAN nel 2026
Pensionamento anticipato nell'edilizia dai 60 anni: chi riceve la rendita PEAN (FAR), quanto paga nel 2026, cosa cambia da luglio 2025 e le lacune AVS e LPP.

Lavoro temporaneo in edilizia: salario, spese, disdetta 2026
Lavoro temporaneo in edilizia nel 2026: salario minimo CNM, vacanze, tredicesima, indennità di cantiere, termini di disdetta e pensionamento anticipato FAR.