Infortunio in cantiere: cosa paga la Suva nel 2026

La risposta in breve
Se ha un infortunio in cantiere, la Suva paga tutte le cure, senza franchigia né aliquota percentuale, e dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio Le versa un’indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario, per ogni giorno civile. Il giorno dell’infortunio e i due giorni seguenti li paga il datore di lavoro, almeno all’80 per cento. Se resta un danno, si aggiungono rendita e indennità per menomazione dell’integrità.
Chi cerca «infortunio cantiere Suva» trova soprattutto notizie di cronaca e pagine generali della Suva, scritte allo stesso modo per tutti i settori. Manca proprio ciò che vale in particolare per l’edilizia: la protezione contro la disdetta prevista dal Contratto nazionale mantello (CNM), cosa succede con la tredicesima e con i giorni festivi, perché nell’edilizia le cifre sono così alte e dove la Sua assicurazione ha delle lacune. Siamo partiti dalla legge, dal CNM 2026 e dai documenti della Suva, aggiornati a ottobre 2026, e abbiamo rifatto i conti.
Nell’edilizia è quasi sempre competente la Suva
Se lavora per un’impresa di costruzione, è assicurato presso la Suva, che lo voglia o no. La legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) le attribuisce d’ufficio le aziende dell’industria edilizia, delle installazioni e della posa di condutture, oltre a cave di pietra e di ghiaia e aziende forestali. Nel testo di legge la Suva porta ancora il suo vecchio nome italiano, INSAI. La Sua impresa non può scegliersi un altro assicuratore. Il premio per gli infortuni professionali lo paga solo il datore di lavoro; quello per gli infortuni non professionali può trattenerlo dal Suo salario. Lo trova sul conteggio del salario come deduzione AINP.
Quanto serva questa protezione lo mostrano le statistiche. La statistica LAINF 2026, pubblicata insieme da tutti gli assicuratori contro gli infortuni (in tedesco e in francese), conta per il 2024 nell’edilizia e genio civile 140,1 infortuni professionali ogni 1000 posti a tempo pieno, e negli altri lavori di costruzione (finiture, impianti, tetti, pittura) addirittura 145,3. La media di tutti i settori è 58,2, e solo il settore arte, intrattenimento e tempo libero sta ancora più in alto, con 162,1. Nell’edilizia e genio civile si conta quindi ogni anno, in media, un infortunio professionale ogni sette posti a tempo pieno.

Nei casi gravi lo scarto è ancora più netto. L’edilizia occupa il 7,7 per cento di tutti i lavoratori a tempo pieno, ma ha il 19 per cento dei casi riconosciuti nell’assicurazione contro gli infortuni professionali: 49 641 nel 2024. In media, dal 2020 al 2024 sono morti ogni anno 16 lavoratori dell’edilizia per un infortunio professionale, un quarto di tutti i decessi. E 236 rendite d’invalidità all’anno sono andate a infortunati dell’edilizia, il 41 per cento di tutte le rendite dopo un infortunio professionale. Chi lavora in cantiere non dovrebbe quindi sapere soltanto di essere assicurato, ma anche che cosa paga esattamente l’assicurazione. E tutto comincia con una domanda che molti saltano.
È davvero un infortunio?
La Suva paga solo per infortuni e malattie professionali. Secondo la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), un infortunio è un influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo da un fattore esterno straordinario. Se manca uno di questi elementi si tratta di una malattia, e allora è competente la Sua cassa malati, con franchigia e aliquota percentuale.
Nel suo opuscolo per i lavoratori la Suva spiega la differenza con due esempi presi dal cantiere. Se si ferisce alla mano con il seghetto, è un infortunio. Se solleva una cassa e sente un forte dolore alla schiena, non lo è, perché dall’esterno non è successo nulla di straordinario. Per la schiena è una regola amara, visto che in cantiere sollevare carichi pesanti è il pane quotidiano.
La regola però non è così rigida. Per un elenco di lesioni la Suva paga anche senza una dinamica chiara dell’infortunio, purché non siano dovute soprattutto all’usura o a una malattia: fratture, lussazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni e stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti e lesioni del timpano (art. 6 cpv. 2 LAINF). Se un tendine si strappa mentre scarica ferri d’armatura, la Suva può rifiutare solo se la causa principale è l’usura.
Poi ci sono le malattie professionali. Sono trattate come un infortunio professionale dal momento in cui deve andare dal medico per la prima volta o non può più lavorare. La Suva cita come esempi il tumore della pelle dopo anni al sole in cantiere e i danni all’udito dovuti al rumore. Quanto pesino lo mostra di nuovo la statistica LAINF: dal 2020 al 2024 nell’edilizia sono morte in media 59 persone all’anno per una malattia professionale, quasi quattro volte più che per un infortunio professionale. Infortunio, lesione dell’elenco o malattia professionale: per poter esaminare il caso, la Suva deve prima esserne informata.
Notificare l’infortunio il giorno stesso
Un infortunio che richiede cure mediche o La rende incapace al lavoro va notificato tempestivamente al datore di lavoro o alla Suva. La Suva consiglia di notificare anche gli infortuni dopo i quali può continuare a lavorare. La caviglia storta che si gonfia davvero solo tre giorni dopo è il caso tipico in cui una notifica fatta subito evita discussioni più tardi.
Cosa deve contenere la notifica lo stabilisce l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): ora, luogo, circostanze e conseguenze dell’infortunio, il medico o l’ospedale e gli eventuali responsabili o altre assicurazioni coinvolte. Per il capo cantiere basta spesso un breve messaggio, purché contenga questi punti:
Infortunio oggi alle 10.30 sul cantiere di via Stazione, secondo piano del ponteggio. Sono scivolato scendendo e mi sono storto la caviglia destra. Marco ha visto tutto. Vado adesso dal medico di guardia vicino alla stazione e mi serve una scheda d’infortunio.
Il datore di lavoro deve poi inoltrare subito la notifica alla Suva e, per gli infortuni professionali, esaminare lui stesso come è successo. Tranne che nei casi di poco conto, Le consegna una scheda d’infortunio, che mostra dal medico e in farmacia e restituisce alla fine della cura. Se notifica l’infortunio in ritardo senza un motivo valido e questo crea notevoli complicazioni alla Suva, la Suva può ridurre fino alla metà le prestazioni in contanti per il periodo precedente alla notifica (art. 46 LAINF). Se dopo tre mesi non ne sa ancora nulla, può dimezzare qualsiasi prestazione. Se invece è il datore di lavoro a non notificare, risponde lui dei costi che ne derivano. Una volta partita la notifica, resta la questione dei soldi per i primi giorni.
I primi tre giorni li paga il datore di lavoro
L’indennità giornaliera della Suva inizia solo il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio. Se si infortuna di lunedì, riceve l’indennità da giovedì. Per il giorno dell’infortunio e i due giorni di attesa successivi, il datore di lavoro deve pagare almeno i quattro quinti del salario, cioè l’80 per cento (art. 324b cpv. 3 CO). Il CNM conta espressamente questi «giorni attesa Suva» nel salario su cui sono dovuti il salario per le vacanze e la tredicesima.
In caso di malattia è diverso. Nell’edilizia principale, per ogni malattia si applica un giorno di attesa non retribuito a Suo carico, e solo dopo l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia paga l’80 per cento (CNM 2026, art. 56). Dopo un infortunio, un giorno senza salario di questo tipo non esiste.

Da giovedì subentra la Suva. Quanto arriva poi sul Suo conto dipende da una formula semplice.
L’indennità giornaliera: 80 per cento, anche la domenica
In caso di incapacità lavorativa totale l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato, e si riduce in proporzione se l’incapacità è parziale. Conta l’ultimo salario prima dell’infortunio, convertito in salario annuo, tredicesima e assegni compresi.

La Suva calcola così: salario annuo diviso per 365, e di questo l’80 per cento. Il risultato vale per ogni giorno civile, anche per sabati, domeniche e giorni festivi. L’esempio della Suva è un muratore con 78 000 franchi lordi all’anno, tredicesima compresa. La sua indennità giornaliera è di 78 000 ÷ 365 × 80 % = 170.95 franchi. Se dopo l’infortunio può tornare a lavorare al 50 per cento, ne riceve la metà, 85.50 franchi al giorno. Se è totalmente incapace al lavoro, riceve 5128.50 franchi in un mese di 30 giorni e 5299.45 franchi in uno di 31. Nell’arco di un anno fanno 62 397 franchi, l’80 per cento del suo salario annuo. Dove si colloca il Suo salario secondo il CNM lo mostra il nostro articolo sui salari nell’edilizia.
Il calcolo ha un tetto. Il guadagno assicurato è al massimo di 148 200 franchi all’anno o di 406 franchi al giorno (art. 22 OAINF). L’indennità giornaliera più alta è quindi di 324.80 franchi. Il limite si fa sentire solo se guadagna più di 148 200 franchi all’anno.
Per tre motivi la differenza rispetto al salario abituale è più piccola o più grande di quanto faccia pensare l’80 per cento:
- Nessun contributo sociale. Le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni non sono reddito da attività lucrativa (art. 6 OAVS). Se l’indennità Le viene versata dall’impresa, secondo il promemoria della Suva sull’indennità giornaliera l’impresa non può trattenerne alcun contributo alle assicurazioni sociali: riceve l’indennità intera. Al netto Le manca quindi meno di quanto faccia pensare l’80 per cento sulla carta.
- Tredicesima e vacanze sono già comprese. Il Contratto nazionale mantello precisa nell’appendice 6 che il diritto alle vacanze e la quota della tredicesima sono compresi nelle prestazioni della Suva. All’indennità giornaliera non si aggiunge quindi nessuna tredicesima.
- Nessuna indennità per i giorni festivi. Se un giorno festivo cade nel periodo in cui riceve l’indennità della Suva, secondo l’art. 34 CNM l’indennità per il giorno festivo non è dovuta. Non ci perde nulla, perché l’indennità giornaliera viene versata anche quel giorno.
Di solito l’indennità passa dal datore di lavoro, con il normale conteggio del salario: la Suva la versa all’impresa, che poi la gira a Lei. Se l’impresa non la versa direttamente, la Suva la paga sul Suo conto. Se sul conteggio arriva meno di quanto dà la formula, chieda prima all’ufficio paghe e poi alla Suva. L’indennità viene versata finché non può tornare a lavorare al 100 per cento. E finché viene versata, nell’edilizia La protegge una regola che altri settori non conoscono in questa forma.
Finché paga la Suva, niente licenziamento
Secondo il Codice delle obbligazioni, se non può lavorare per un infortunio non imputabile a Sua colpa, la disdetta è esclusa solo per un periodo limitato: 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto e 180 giorni dal sesto (art. 336c CO). Nell’edilizia principale il CNM va molto più in là. Secondo l’art. 23 CNM, dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro finché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa l’indennità giornaliera, per quanto tempo duri.
Il limite arriva solo quando la Suva annuncia la fine dell’indennità ed è chiaro che per motivi di salute non può tornare al Suo vecchio posto. A quel punto Lei e il datore di lavoro possono concordare che il rapporto di lavoro finisca con l’ultima indennità. Concordare significa: serve la Sua firma. Se si infortuna dopo aver già ricevuto la disdetta, il termine di disdetta resta sospeso finché la Suva versa l’indennità, e poi riprende a decorrere.
Il CNM vale per le imprese dell’edilizia principale, cioè edilizia e genio civile, costruzione stradale, lavori in sotterraneo e attività affini. Se lavora come pittore, elettricista o installatore sanitario, vale il Suo contratto collettivo di lavoro (CCL), ed è lì che deve verificare se prevede una protezione simile. Altre regole del CNM nella vita di tutti i giorni le trova nel nostro articolo sull’orario di lavoro nell’edilizia. Oltre al salario perso, però, la Suva paga soprattutto le cure.
Spese di cura: medico e ospedale senza franchigia
La Suva si fa carico della cura appropriata dei postumi dell’infortunio (art. 10 LAINF): cure ambulatoriali dal medico, dal dentista o dal chiropratico, medicamenti e terapie prescritti, ospedale in reparto comune, cure complementari e balneari prescritte dal medico e mezzi ausiliari come stampelle, protesi o scarpe ortopediche. Si aggiungono le spese necessarie di salvataggio, trasporto e viaggio. Il medico e l’ospedale li sceglie Lei.
A differenza della cassa malati non ci sono né franchigia né aliquota percentuale, come la Suva sottolinea sulla sua pagina dedicata all’assicurazione convenzionale. Medico, ospedale e farmacia fatturano direttamente alla Suva; per questo mostra la scheda d’infortunio. Se vuole il reparto semiprivato o privato, la Suva non paga il supplemento. Per la riabilitazione la Suva gestisce cliniche proprie a Bellikon e a Sion.
Con la protezione arriva un obbligo: deve collaborare, cioè presentarsi agli appuntamenti, seguire le terapie e dare alla Suva le informazioni necessarie. Il più delle volte la storia finisce con il ritorno in cantiere in buona salute. A volte però resta qualcosa.
Se resta un danno: rendita e indennità per menomazione dell’integrità
A un certo punto, continuare la cura non porta più un sensibile miglioramento. Allora l’indennità giornaliera finisce e la Suva esamina se ha diritto a una rendita (art. 19 LAINF). Eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI, per esempio una riformazione professionale, devono essere conclusi.
Una rendita d’invalidità spetta a partire da un grado d’invalidità del 10 per cento. Il grado misura quanto meno può guadagnare con il Suo danno alla salute. In caso di invalidità totale la rendita è pari all’80 per cento del guadagno assicurato, e si riduce in proporzione se l’invalidità è parziale (art. 20 LAINF). Qui la base è il salario dell’ultimo anno prima dell’infortunio. Se riceve anche una rendita AI, la Suva versa una rendita complementare: insieme possono arrivare al 90 per cento del guadagno assicurato, ma non oltre.
Un punto che quasi nessuno conosce riguarda i lavoratori edili più anziani. Se al momento dell’infortunio aveva più di 45 anni, la Suva riduce la rendita quando raggiunge l’età di riferimento AVS. Con un grado d’invalidità dal 40 per cento in su, la riduzione è di 2 punti percentuali per ogni anno intero oltre i 45, al massimo il 40 per cento. Sotto il 40 per cento è di 1 punto all’anno, al massimo il 20 per cento. Chi si infortuna a 55 anni e resta invalido al 50 per cento riceve quindi la rendita Suva intera fino all’AVS, e poi ridotta di 20 punti. Chi verso i 55 anni pensa al pensionamento anticipato farebbe bene a valutare questo punto insieme alla rendita transitoria FAR.
L’indennità per menomazione dell’integrità è un versamento unico per un danno durevole e importante al corpo o alla psiche, una sorta di riparazione morale. Spetta anche se può tornare a lavorare al 100 per cento. L’importo segue una tabella nell’allegato 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni ed è una percentuale del guadagno massimo di 148 200 franchi:
| Danno durevole | Tabella | Importo |
|---|---|---|
| Due falangi di un dito (escluso il pollice) | 5 % | 7410 fr. |
| Un pollice intero | 20 % | 29 640 fr. |
| Una mano | 40 % | 59 280 fr. |
| Una gamba sopra il ginocchio | 50 % | 74 100 fr. |
I danni sotto il 5 per cento non danno diritto a un’indennità. Gli importi li abbiamo calcolati noi a partire dalla tabella. Nel singolo caso la Suva fissa la percentuale secondo la gravità, anche per danni che non figurano nell’elenco.
Se l’infortunio è mortale, i superstiti ricevono una rendita: vedova o vedovo il 40 per cento del guadagno assicurato, gli orfani di padre o di madre il 15 e gli orfani di padre e di madre il 25 per cento, insieme al massimo il 70 per cento. Questo per le prestazioni dopo un infortunio in cantiere. Con un infortunio di sabato, diverse cose cambiano.
Infortuni nel tempo libero: stessa Suva, regole più severe
Se lavora almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, è assicurato presso la Suva anche contro gli infortuni nel tempo libero (art. 13 OAINF). Ne fa parte anche il tragitto casa-lavoro. Indennità giornaliera, spese di cura e rendite sono uguali a quelle di un infortunio professionale. Le cifre mostrano però che nell’edilizia il rischio maggiore resta il lavoro:
| Infortuni ogni 1000 posti a tempo pieno, 2024 | Lavoro | Tempo libero |
|---|---|---|
| Edilizia e genio civile | 140,1 | 106,9 |
| Altri lavori di costruzione | 145,3 | 130,8 |
| Tutti i settori | 58,2 | 131,5 |
Nella maggior parte dei settori succedono più infortuni nel tempo libero che al lavoro. Su tutti i suoi assicurati, nel 2025 la Suva ha registrato circa 296 000 infortuni non professionali e 166 000 infortuni e malattie professionali, come scrive nel suo comunicato sull’esercizio 2025. Nell’edilizia è il contrario.
La differenza principale sta nelle riduzioni. Se ha causato un infortunio nel tempo libero per negligenza grave, per esempio guidando in stato di ebbrezza, la Suva riduce l’indennità giornaliera durante i primi due anni (art. 37 LAINF). Se ha familiari a carico, la riduzione è al massimo della metà. Per gli atti temerari, cioè azioni particolarmente pericolose senza ragionevoli precauzioni, dimezza le prestazioni in contanti o le rifiuta del tutto (art. 50 OAINF). Come esempi cita il base jumping, le gare di motocross o lo sci fuoripista nonostante un avviso valanghe. Chi partecipa a una rissa perde almeno la metà delle prestazioni in contanti.
Per un infortunio professionale la riduzione per negligenza grave non esiste: la legge la prevede solo per gli infortuni nel tempo libero. Secondo la Suva, negli infortuni professionali le prestazioni vengono ridotte solo in casi estremamente rari, per esempio quando qualcuno si infortuna mentre commette un delitto o un crimine. Salire sul ponteggio senza casco resta comunque una pessima idea: viola le regole di sicurezza che secondo l’opuscolo della Suva è tenuto a rispettare, e la rendita non sostituisce mai quello che una caduta distrugge. A costare più di qualsiasi riduzione, però, può essere un periodo scoperto tra due impieghi.
Tra due impieghi: 31 giorni, poi resta scoperto
Se il rapporto di lavoro finisce o prende un congedo non pagato, resta assicurato contro gli infortuni nel tempo libero solo per 31 giorni (art. 3 LAINF). Si contano dall’ultimo giorno in cui aveva diritto ad almeno metà del salario. Dopo resta solo la copertura infortuni della Sua cassa malati, con franchigia e aliquota percentuale e senza le prestazioni della Suva. Nell’edilizia questo tocca molti: chi si ferma d’inverno, chi cambia impresa dopo una stagione o chi torna per qualche mese al paese d’origine.
La soluzione si chiama assicurazione convenzionale. Le permette di prolungare fino a sei mesi la copertura della Suva contro gli infortuni nel tempo libero. Secondo la Suva costa 65 franchi al mese, quindi 390 franchi per sei mesi. Si stipula online, e va stipulata e pagata entro i 31 giorni. Chi lascia passare il termine non può più recuperarla. Non si può disdire e i premi pagati non vengono rimborsati: prenda quindi solo i mesi di cui è sicuro di avere bisogno. Se riceve l’indennità di disoccupazione, secondo la Suva in quel periodo è assicurato anche contro gli infortuni nel tempo libero. I 31 giorni cominciano allora solo quando finisce il Suo diritto.
Se la Suva dice di no
Non tutti i casi filano lisci. Se la Suva non riconosce un infortunio, riduce le prestazioni o sospende l’indennità giornaliera, riceve una decisione scritta. Contro questa decisione può fare opposizione presso la Suva entro 30 giorni, gratuitamente (art. 52 LPGA). Scriva brevemente con che cosa non è d’accordo e perché, e alleghi i rapporti medici che sostengono la Sua posizione. Se l’opposizione è respinta, può presentare ricorso entro 30 giorni al tribunale delle assicurazioni del Suo Cantone (art. 57 e 60 LPGA).
Si può anche cercare il dialogo prima. Finché la Suva non ha emanato una decisione, secondo la sua pagina sulle prestazioni fa da mediatrice la Fondazione «Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva», gratuitamente per gli assicurati Suva. I termini in corso però non si fermano.
Se la controversia riguarda la questione iniziale, infortunio o usura, conta quello che ha fatto il primo giorno. Una notifica rapida con circostanze e testimoni e una visita medica poco dopo l’evento saranno poi le prove migliori.
Cosa può fare adesso
Guardi il Suo prossimo conteggio del salario. Se c’è una deduzione AINP, è assicurato anche nel tempo libero. Salvi il numero del Servizio clienti della Suva, 058 411 12 12, e per le emergenze all’estero quello dell’Assistance, 0848 724 144. E se cambia lavoro, si annoti l’ultimo giorno di salario: 31 giorni dopo finisce la Sua copertura nel tempo libero.
Se dopo un infortunio deve lavorare in modo diverso
Se dopo un infortunio Le resta solo una parte della capacità lavorativa, un posto a tempo parziale o un lavoro meno pesante può essere la strada del ritorno. La Suva sostiene il reinserimento professionale. Sul nostro sito trova offerte a tempo parziale e lavori nell’edilizia nella Sua regione, per esempio nel Cantone Ticino.
Domande frequenti
- Infortunio sul tragitto casa-lavoro: la Suva paga?
- Sì. L’assicurazione inizia nel momento in cui parte per andare al lavoro. Se lavora almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, un infortunio sul tragitto conta come infortunio non professionale. Sotto le otto ore conta come infortunio professionale, perché in quel caso non è assicurato affatto contro gli infortuni nel tempo libero.
- La Suva rimborsa gli occhiali rotti sul lavoro?
- Solo se nello stesso infortunio si è anche ferito e la ferita deve essere curata. Così prevede la legge sull’assicurazione contro gli infortuni per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie. Se gli occhiali Le cadono dal ponteggio senza che Le succeda nulla, la Suva non paga.
- Infortunio in vacanza all’estero: la Suva copre le spese?
- Se è assicurato contro gli infortuni non professionali, la copertura della Suva vale in tutto il mondo. Per una cura all’estero rimborsa al massimo il doppio di quanto sarebbe costata la stessa cura in Svizzera. Per le emergenze all’estero l’Assistance della Suva risponde 24 ore su 24 al numero 0848 724 144.
- Ricaduta di un vecchio infortunio: la Suva paga ancora?
- Sì, le prestazioni valgono anche per ricadute e postumi tardivi. Segnali subito la ricaduta al datore di lavoro o alla Suva e dica al medico che si tratta delle conseguenze di un infortunio precedente. Chi riceve già una rendita d’invalidità della Suva ottiene cure e indennità giornaliera solo a condizioni più restrittive.
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