Lavoro temporaneo in edilizia: salario, spese, disdetta 2026

La risposta breve
Se lavora come temporaneo in un cantiere, per il Suo salario vale il Contratto nazionale mantello (CNM) dell’impresa edile, non il CCL del lavoro temporaneo. Nel 2026 significa almeno da 26.95 a 38.10 franchi all’ora secondo la classe salariale e la regione, più almeno il 10,6 % di salario per le vacanze, l’8,3 % di tredicesima e le stesse indennità per le spese dei dipendenti fissi.
Molte pagine sul tema citano i salari minimi del CCL Prestito di personale. Ma su un cantiere dell’edilizia principale non si applicano affatto. Altre fanno i conti con cifre del CNM ormai superate o tralasciano ciò che conta di più per un temporaneo: quanto in fretta può finire una missione, quando i contributi FAR contano per il pensionamento anticipato e cosa è permesso quando si passa a un posto fisso. Abbiamo esaminato il CNM 2026–2031, il CCL Prestito di personale, la legge sul collocamento e la banca dati CCL delle parti sociali, aggiornati a ottobre 2026.
Chi è il Suo datore di lavoro e quale contratto vale
Il Suo contratto di lavoro è con l’agenzia di lavoro temporaneo, ma Lei lavora per l’impresa edile. L’agenzia Le paga il salario, l’impresa Le dice sul cantiere cosa fare. La legge chiama questo rapporto fornitura di personale a prestito: l’agenzia è il prestatore, l’impresa edile l’impresa acquisitrice.
Quali regole valgono per Lei lo decide soprattutto l’impresa edile. Se è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l’agenzia deve rispettarne le disposizioni sul salario e sulla durata del lavoro. Lo stabilisce l’art. 20 della legge sul collocamento (LC). Nell’edilizia principale si tratta del CNM 2026–2031, i cui salari minimi sono vincolanti per tutte le imprese del ramo dal 1° aprile 2026. Cosa vi rientra lo elenca l’art. 48a dell’ordinanza sul collocamento: salario minimo, spese, supplementi, indennità di vacanza, tredicesima, giorni festivi pagati, salario in caso di impedimento al lavoro, per esempio per intemperie, e poi orario di lavoro, pause e tempi di spostamento e di attesa.
Il CCL Prestito di personale vale comunque anche per Lei, ma solo per il resto. Il suo art. 3 riprende le regole del CNM sul salario e sulla durata del lavoro e quelle sul pensionamento anticipato (FAR). Il periodo di prova e i termini di disdetta li disciplina da sé, come pure l’indennità giornaliera di malattia, la cassa pensione e i contributi per i controlli e la formazione continua, purché la sua soluzione sia almeno equivalente. I suoi salari minimi, invece, sul cantiere non contano.

Resta un limite: il CNM vale solo se l’impresa appartiene davvero all’edilizia principale, cioè soprattutto edilizia, genio civile, costruzioni stradali e lavori in sotterraneo, lavori di sterro e demolizioni, ponteggi oppure taglio e foratura del calcestruzzo. E vale per chi lavora in cantiere, non per capi muratori, capi fabbrica o personale d’ufficio. Se l’agenzia La manda da un pittore, un elettricista o un carpentiere, valgono i contratti di quei rami. Restiamo sul cantiere dell’edilizia principale e parliamo di salario.
Quale salario orario vale nel 2026?
Il CNM prevede cinque classi salariali e tre zone salariali. La classe C è il lavoratore edile senza conoscenze professionali, la B il lavoratore edile con conoscenze professionali, la A il lavoratore qualificato senza certificato professionale, la Q il lavoratore diplomato con attestato federale di capacità e almeno tre anni di attività in cantiere, la V il capo. Le zone si chiamano rossa, blu e verde e seguono a grandi linee il livello salariale dei Cantoni. Il salario orario si ricava da quello mensile, diviso per 176 ore (art. 37 CNM).
Le parti sociali pubblicano le cifre nella loro banca dati CCL tempdata, alla voce «Prestito di personale CNM edilizia principale». Ogni agenzia vi trova la stessa tabella che vede Lei.

La suddivisione in zone nasconde una trappola. Non è la stessa per i salari orari e per quelli mensili, e i temporanei lavorano quasi sempre a ore. Per la classe C, il Cantone di Zurigo è in zona rossa per il salario orario, quindi 27.75 franchi, ma in zona blu per il salario mensile, con 4’813 franchi. Quanto al luogo, secondo il CCL Prestito di personale conta di regola quello dell’impresa acquisitrice, non la sede dell’agenzia.
La Sua classe salariale deve figurare nel contratto di missione. L’agenzia può correggerla una sola volta durante il periodo di prova, secondo l’art. 19 del CCL Prestito di personale. Il CNM chiede inoltre che sia indicata su ogni conteggio salariale. Per i temporanei è particolarmente importante l’art. 38 CNM: un lavoratore edile di classe C passa di regola in classe B al più tardi dopo 36 mesi, e le missioni svolte tramite prestatori di personale contano espressamente. Chi è stato promosso in classe B la mantiene anche se cambia impresa edile. Le riduzioni per chi ha appena finito l’apprendistato, fino al 15 % nel primo anno, il CNM le ammette solo per un impiego fisso a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2027 i salari minimi aumentano almeno del rincaro misurato a fine settembre 2026. Secondo il calendario della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, le parti sociali comunicano i nuovi importi a metà ottobre 2026, dopodiché figurano anche in tempdata. Come evolvono i salari dei dipendenti fissi lo spieghiamo nell’articolo sui salari secondo il CNM 2026. Per Lei, da temporaneo, conta il passo successivo: cosa deve contenere in più la paga oraria sul Suo conteggio.
Vacanze, giorni festivi e tredicesima
Con il salario orario, il salario per le vacanze e la tredicesima si calcolano come supplementi in percentuale. Il CNM Le concede 25 giorni di vacanza all’anno, 30 sotto i 20 anni e dai 50 anni. Sul salario orario, secondo l’art. 31 CNM, corrispondono al 10,6 % o al 13,0 % del salario. È più di quanto preveda il CCL Prestito di personale, che tra i 20 e i 50 anni concede solo 20 giorni, cioè l’8,33 %. Sul cantiere vale la regola più favorevole del CNM.
La tredicesima ammonta all’8,3 % (art. 46 CNM). Secondo l’Appendice 6 del CNM si calcola anche sul salario per le vacanze e per i giorni festivi, ma non sulle spese come l’indennità per il pranzo. Per un lavoratore edile di classe C nel Cantone di Zurigo il risultato è questo:

A questo si aggiungono i giorni festivi. Il CNM prevede il pagamento di almeno otto all’anno, a condizione che cadano in un giorno feriale. Quali siano lo stabilisce la Commissione professionale paritetica della Sua regione. Ne ha diritto se ha lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Invece di pagare ogni festivo singolarmente, il datore di lavoro può concordare per iscritto un supplemento in percentuale, che la Commissione fissa ogni anno.
Controlli sul conteggio salariale che il salario per le vacanze e la tredicesima figurino separatamente. Il CCL Prestito di personale permette di versare il salario per le vacanze direttamente con la paga oraria solo per singoli rapporti di lavoro di al massimo tre mesi. In tutti gli altri casi Le viene accreditato, il saldo figura su ogni conteggio e Le viene pagato quando prende le vacanze o quando la missione finisce. Una «paga oraria tutto compreso» senza suddivisione è quindi un buon motivo per chiedere spiegazioni. Oltre al salario vero e proprio, ci sono poi soldi che nella paga oraria non sono compresi affatto.
Spese, indennità di cantiere e supplementi
Ha diritto al rimborso delle spese come i dipendenti fissi: oltre alla legge, lo chiarisce per i pasti anche l’art. 27 del CCL Prestito di personale. Se l’impresa non offre un pasto o se a mezzogiorno non può rientrare a casa, secondo l’art. 55 CNM Le spetta un’indennità per il pranzo di almeno 16 franchi. I CCL locali possono prevedere di più. Se su incarico dell’impresa usa la Sua auto, riceve almeno 70 centesimi al chilometro.
Una novità è l’indennità di cantiere: 4 franchi per ogni giorno lavorativo di almeno cinque ore e mezza, 6.50 dal 2027 e 9 franchi dal 2028. Serve a coprire le spese in più per i pasti durante le pause ed è di obbligatorietà generale dal 1° aprile 2026, quindi vale anche per i temporanei. Con 20 giorni di lavoro al mese fanno già 80 franchi nel 2026.
Per il lavoro fuori dagli orari normali ci sono i supplementi. Il lavoro di sabato costa all’impresa il 25 % in più, quello domenicale il 50 %. Il lavoro notturno temporaneo è pagato con il 50 % in più se dura al massimo una settimana, altrimenti con il 25 %. I supplementi non si sommano: vale sempre il più alto.
Una regola riguarda solo i temporanei: secondo l’art. 49 CNM, l’impresa edile deve far sì che per Lei valga lo stesso posto di raccolta concordato per i suoi dipendenti fissi. Da lì si conta il tempo di viaggio verso il cantiere, e come viene pagato lo spieghiamo nell’articolo sull’orario di lavoro in edilizia. Quanto arriva davvero sul Suo conto dipende però anche dalle deduzioni.
Cosa Le viene dedotto dal salario
Oltre ad AVS, assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione contro gli infortuni, sul Suo conteggio figurano due deduzioni che esistono solo in questa combinazione. La prima è il contributo FAR del 2,25 % per il pensionamento anticipato dai 60 anni, a cui il datore di lavoro aggiunge il 6 % (art. 8 CCL PEAN). La seconda è il contributo professionale dello 0,4 % del CCL Prestito di personale. Finanzia i controlli, la formazione continua e il fondo sociale e sostituisce i contributi al Parifonds Edilizia. Per l’indennità giornaliera di malattia l’agenzia può dedurLe al massimo la metà del premio, e al massimo il 3,5 % del salario.
Il contributo FAR è dovuto dal primo giorno di lavoro, come stabilisce l’art. 48c OC. È esentato solo chi ha meno di 28 anni, segue una formazione per una professione fuori dall’edilizia principale e ha una missione limitata a tre mesi. Le tre condizioni devono essere soddisfatte tutte insieme, come ha precisato il Tribunale federale nella sentenza 9C_339/2023 del 28 febbraio 2024. Per quasi tutti i temporanei in cantiere la deduzione è quindi dovuta.
La stessa sentenza mostra da cosa dipende tutto. La Fondazione FAR chiedeva a un prestatore di personale quasi 29’300 franchi di contributi per persone che aveva prestato dal 2015 al 2017 a una ditta di protezione antincendio e di bonifica da sostanze nocive. Nel frattempo la ditta era stata cancellata, e non era più possibile dimostrare che risanasse soprattutto edifici e rientrasse quindi nel CCL PEAN. L’azione è stata respinta dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia e poi dal Tribunale federale.
Per Lei significa questo: le Sue missioni contano come anni per la rendita FAR solo se l’impresa edile stessa è sottoposta al CCL PEAN e se la Sua funzione vi rientra (art. 14 cpv. 5 CCL PEAN). La deduzione sul conteggio da sola non basta, sottolinea la Fondazione FAR in una scheda informativa per i prestatori di personale. Una missione a partire dai 53 anni in un’impresa fuori dal CCL PEAN può costarLe la rendita, perché gli ultimi sette anni prima dell’inizio della rendita devono essere senza interruzioni. Come funziona la rendita nel dettaglio lo spiega il nostro articolo sul pensionamento anticipato in edilizia. Prima dei soldi, però, viene la domanda su quanto dura davvero una missione.
Periodo di prova e disdetta: quanto in fretta finisce una missione
Una missione temporanea a tempo indeterminato può essere disdetta nei primi tre mesi con due giorni lavorativi di preavviso, da entrambe le parti. È la differenza più grande rispetto a un posto fisso. I termini minimi sono nell’art. 19 LC, quelli esatti nel CCL Prestito di personale (art. 10 e 11):
| Momento | Temporaneo (CCL PP) | Dipendente fisso (CNM) |
|---|---|---|
| Periodo di prova | 3 mesi | 2 mesi, prorogabile di 1 |
| Disdetta nel periodo di prova | 2 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi |
| Dal 4° al 6° mese | 7 giorni | 1 mese per la fine del mese |
| Dal 7° mese | 1 mese, per lo stesso giorno | 1 mese, dal 2° anno di servizio 2 mesi, per la fine del mese |
In una missione a tempo determinato, i primi due terzi della durata valgono come periodo di prova, al massimo tre mesi. In questo periodo vale anche il termine di due giorni lavorativi, poi la missione finisce alla data convenuta. Il promemoria per i lavoratori temporanei del Cantone di Basilea Città (in tedesco) segnala alcuni dettagli spesso trascurati. Una durata determinata richiede una data o una scadenza chiaramente determinabile. Una missione «fino alla fine del sovraccarico di lavoro» vale come a tempo indeterminato. Una disdetta data di venerdì con due giorni lavorativi di preavviso che cadono solo nel fine settimana non è valida. Ogni nuova missione comincia con un nuovo periodo di prova, salvo se continua a lavorare nella stessa impresa con la stessa funzione. E una serie di contratti di tre mesi presso la stessa impresa acquisitrice e con la stessa funzione l’ufficio di Basilea la tratta come un unico contratto a tempo indeterminato.
Un punto conta in particolare sul cantiere. Se il lavoro si ferma per intemperie o per lavoro ridotto, l’agenzia non riceve per questo alcuna indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione. Secondo il promemoria, Lei ha comunque diritto al salario fino alla fine del termine di disdetta. Come funziona per i dipendenti fissi lo spiega il nostro articolo sulle intemperie in cantiere. Termini brevi non vogliono dire poca protezione, e questo vale anche in caso di malattia e infortunio.
Malattia, infortunio, assicurazioni
Contro la malattia è assicurato dal primo giorno di lavoro convenuto. L’indennità giornaliera di malattia paga almeno l’80 % del salario dopo al massimo due giorni di attesa. Poiché l’impresa edile è sottoposta a un CCL di obbligatorietà generale, per Lei vale la lunga durata delle prestazioni di 720 giorni nell’arco di 900 giorni (art. 28 CCL Prestito di personale). Se si ammala, avvisi subito l’agenzia, non solo il capo muratore sul cantiere.
Contro gli infortuni professionali è assicurato presso la Suva, dall’inizio del lavoro convenuto fino all’ultimo giorno di lavoro. Cosa fare dopo un infortunio lo spiega il nostro articolo sull’infortunio in cantiere.
Nella cassa pensione entra dal primo giorno se la Sua missione è a tempo indeterminato, se deve durare più di tre mesi o se ha obblighi di mantenimento verso dei figli. Dalla 14a settimana di lavoro è assicurato in ogni caso. A questo scopo si sommano le missioni presso la stessa agenzia nell’arco di dodici mesi, e lo stesso vale per le altre prestazioni che dipendono dalla durata (art. 5 e 31 CCL Prestito di personale).
C’è poi un fondo che molti non conoscono. Dopo 88 ore di lavoro temporaneo può presentare una richiesta al fondo per la formazione continua temptraining, che secondo tempservice sostiene corsi di lingua, di sicurezza sul lavoro o di specializzazione fino a un massimo di 5’000 franchi. Il CCL Prestito di personale Le apre inoltre le offerte di formazione continua del ramo. Chi vuole fare carriera in cantiere trova la strada nell’articolo su come diventare capo muratore. Spesso però quella strada comincia con un posto fisso.
Da temporaneo a posto fisso
Se l’impresa edile vuole assumerLa in modo fisso, nessuno può impedirLe di accettare. Le clausole del contratto di lavoro che Le vietano o Le rendono difficile il passaggio all’impresa acquisitrice sono nulle (art. 19 cpv. 5 LC). Lo stesso vale per le clausole del contratto tra l’agenzia e l’impresa edile (art. 22 cpv. 2 LC). È ammessa solo un’indennità che l’impresa edile paga all’agenzia, e solo se la Sua missione è durata meno di tre mesi e Lei passa all’impresa meno di tre mesi dopo la fine. L’importo è limitato a quanto l’impresa avrebbe pagato per tre mesi di spese amministrative e di utile. A Lei l’agenzia non può chiedere nulla.
Con il passaggio inizia un nuovo rapporto di lavoro, ed è ammesso un nuovo periodo di prova. Nel CNM dura due mesi, con un termine di disdetta di cinque giorni lavorativi. Dopo, la situazione diventa molto più tranquilla: un mese per la fine del mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno, tre dal decimo. Dai 55 anni, dopo il primo anno di servizio, sono quattro mesi, e sei dal decimo anno (art. 21 CNM). I Suoi mesi di missione in classe C contano per la promozione in classe B. E se l’impresa edile è sottoposta al CCL PEAN, i Suoi anni di contribuzione proseguono senza lacune.
Prima di cambiare, si informi sul salario mensile anziché su quello orario. Con il salario mensile, vacanze e giorni festivi sono giorni liberi pagati, e la tredicesima arriva a fine anno come una mensilità intera. Non confronti quindi mai la paga oraria del conteggio da temporaneo con il salario mensile diviso per 176, ma calcoli entrambi su un anno intero.
Prima di firmare il prossimo contratto di missione
Verifichi prima di tutto che l’agenzia abbia un’autorizzazione. La SECO tiene un elenco dei prestatori di personale autorizzati. Senza autorizzazione il Suo contratto di lavoro è nullo, e i Suoi salari non sono garantiti da una cauzione, perché il Cantone la esige solo per rilasciare l’autorizzazione.
Poi il contratto di missione. Secondo l’art. 19 LC deve indicare il genere di lavoro, il luogo, l’inizio, la durata o il termine di disdetta, l’orario di lavoro, il salario con spese e indennità e le prestazioni in caso di malattia, infortunio e vacanze. Se manca qualcosa, valgono le condizioni di lavoro usuali nel luogo e nella professione. Guardi soprattutto tre righe: la Sua classe salariale con la zona, il supplemento per le vacanze del 10,6 o del 13,0 % e la deduzione FAR. A ogni nuova missione chieda se l’impresa edile è sottoposta al CCL PEAN, soprattutto se ha più di 50 anni.
Se qualcosa non torna, si rivolga all’organo di controllo tempcontrol del CCL Prestito di personale o a un sindacato. In edilizia, inoltre, la Commissione professionale paritetica della regione controlla il rispetto del CNM, anche presso le agenzie di lavoro temporaneo.
Se cerca la prossima missione, trova offerte attuali per esempio nel Cantone Ticino o nel Cantone dei Grigioni. Con le cifre di questo articolo sa cosa deve figurare sul Suo primo conteggio.
Domande frequenti
- Cosa succede al mio salario se l’agenzia di lavoro temporaneo fallisce?
- Ogni agenzia di lavoro temporaneo ha bisogno di un’autorizzazione e per ottenerla deve depositare una cauzione, che secondo l’ufficio dell’economia e del lavoro di Basilea Città ammonta ad almeno 50’000 franchi. La cauzione copre i salari ancora dovuti al personale prestato se l’agenzia fallisce. È depositata nel Cantone in cui l’agenzia ha la sua sede. L’ufficio cantonale del lavoro di quel Cantone Le spiega come notificare il Suo credito.
- L’agenzia interinale può farmi pagare delle spese o una commissione?
- No. Secondo la legge sul collocamento sono nulli gli accordi che esigono dal lavoratore emolumenti, prestazioni finanziarie anticipate o trattenute sul salario. Vale per qualsiasi tassa, che sia per il collocamento, per i documenti o per il passaggio a un posto fisso. Se un’agenzia Le chiede comunque del denaro, può segnalarlo all’ufficio cantonale del lavoro, che vigila sulle agenzie.
- Devo rispettare il breve termine di disdetta anche se mi licenzio io?
- Sì. I termini valgono per entrambe le parti: due giorni lavorativi nei primi tre mesi di una missione a tempo indeterminato, sette giorni dal quarto al sesto mese, poi un mese. Se la Sua missione è a tempo determinato, il termine di due giorni lavorativi vale solo durante il periodo di prova, cioè nei primi due terzi della durata e al massimo per tre mesi. Dopo, la missione termina alla data convenuta.
- Sono frontaliere: quale luogo conta per il mio salario?
- Secondo il CCL Prestito di personale conta di regola il luogo in cui si trova l’impresa acquisitrice, non il Suo domicilio né la sede dell’agenzia. Per la zona salariale del CNM fa quindi stato il luogo dell’impresa edile presso cui svolge la missione. Un’agenzia svizzera può assumerLa solo se Lei è ammesso a esercitare un’attività lucrativa e autorizzato a cambiare impiego.
- Entro quando l’agenzia deve pagarmi il salario?
- Almeno una volta al mese, al più tardi il 5° giorno del mese successivo, come prevede il CCL Prestito di personale. Per una missione di meno di un anno, il CNM prevede che la tredicesima Le sia versata pro rata con il conteggio finale. Se paga l’imposta alla fonte, si può anche concordare il versamento mensile della tredicesima, che però deve figurare separatamente sul conteggio salariale.
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